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Question time: lavoro, voucher, protocollo di sicurezza, canoni di affitto

25 Giugno 2020
voucher sport dl rilancio
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Durante la diretta web dell’11 giugno sul gruppo ANIF EDUcation con l’Avv. Alberto Succi, sono state rivolte diverse domande da parte degli utenti, per lo più titolari di centri sportivi.

Abbiamo selezionato 9 domande ricorrenti in questa fase di ripresa delle attività post COVID alle quali ha risposto l’Avv. Alberto Succi, esperto di Diritto Sportivio e Societario e consulente ANIF. Pubblichiamo tutte le domande e le risposte a cura dell’Avv. Succi in quanto possono essere un utile vademecum per orientare i player del settore in questa fase di “riapertura” ancora piuttosto nebulosa. 

Le ASD che hanno solo collaboratori hanno obbligo di avere dvr?

L’obbligo della predisposizione del DVR (documento per la valutazione di rischi) sussiste anche nel caso prospettato, poiché il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il “Testo Unico In materia di Salute e di Sicurezza sul Lavoro” equipara sostanzialmente, ai fini dell’applicazione delle norme in esso contenute, i collaboratori coordinati e continuativi ai lavoratori subordinati.

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Pertanto, la ASD ha l’obbligo di predisporre/aggiornare il DVR anche se si avvale soltanto di collaboratori coordinati e continuativi sportivi (atleti, istruttori, allenatori) e amministrativo-gestionali, che svolgono le loro prestazioni all’interno dei locali e degli impianti gestiti dalla stessa ASD.

In merito all’art.126, 4 comma, del Decreto Legge 19/5/2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), cosa significa la parola “incondizionatamente”? E’ possibile usare il voucher, ad esempio, per esigere un paio di scarpe sportive di pari valore?

L’articolo 126, 4 comma, del Decreto Legge 19/5/2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) – ad oggi non ancora convertito in legge – , nel porre la disciplina dei voucher, stabilisce che essi devono essere rilasciati “incondizionatamente”, cioè senza che la ASD o SSD possa subordinare la loro emissione ad un comportamento del frequentatore richiedente. Viceversa la stessa norma stabilisce per il frequentatore l’obbligo di utilizzare il voucher presso la struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva.

Il frequentatore non può utilizzare il voucher per esigere un paio di scarpe sportive. Ricordo che la possibilità di richiedere il rimborso decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 34/2020, pertanto le richieste pervenute prima di tale termine sono considerate valide a partire da tale data.

Entro trenta giorni dalla richiesta (anche in questo caso dopo la legge di conversione) la ASD o SSD può, in alternativa, procedere al rimborso o all’emissione del voucher.

Resta tuttavia ferma la possibilità del gestore di aderire alla richiesta anche prima dei termini indicati.

La domanda: se i soci hanno firmato un regolamento (come di solito è) e non un contratto in doppia copia, regolamento che ha, tra le regole, anche una clausola che recita “le quote non potranno essere oggetto di rimborso per nessun motivo”, è possibile avvalersi della clausola?

Di fatto mancherebbe la doppia firma, e ci chiediamo al solo fine di conoscere la realtà giuridica, se è assimilabile al contratto con doppia firma per clausola vessatoria.
La clausola indicata nel quesito rientra tra quelle per le quali l’articolo 1.341 del codice civile richiede la sottoscrizione specifica (c.d. doppia firma) da parte del frequentatore, poiché tale clausola limita i diritti dello stesso (c.d. clausola vessatoria o onerosa”). Pertanto in mancanza di doppia sottoscrizione tale clausola è inefficace.

Ma per quanto tempo si devono custodire le Autocertificazione relativa all’assenza di sintomi Covid 19?

L’autodichiarazione, rilasciata dal frequentatore relativa all’assenza di sintomi Covid 19 e all’assenza di contatti con soggetti che manifestano tali sintomi, è molto importante ai fini dell’esclusione della responsabilità a carico delle ASD o SSD e dei loro legali rappresentati. Stante l’importanza del documento, che è strettamente legato al contratto di abbonamento e alla sua esecuzione, ritengo prudente la sua conservazione per dieci anni ai sensi dell’articolo 2220 del codice civile.

Se c’è il Termoscanner è necessaria l’Autocertificazione?

Nel corso della diretta web dell’11 giugno si è posta in evidenza l’importanza dell’adozione di tutte le misure atte a prevenire il contagio da Coronavirus. Tra queste misure vi è il Termoscanner, il cui utilizzo rende superflua l’autodichiarazione, purchè la rilevazione non sia effettuata “una tantum”, ma ogni qualvolta il frequentatore – o chiunque altro – acceda nell’impianto sportivo. Ovviamente, nulla esclude la possibilità di utilizzare entrambi gli strumenti (Termoscanner e autodichiarazione).

Il voucher è frazionabile? Più voucher sono cumulabili?

La norma fa riferimento al “rilascio di un voucher di pari valore” e non prevede la frazionabilità. Le ASD o SSD , ove lo ritengano opportuno per fini promozionali o nell’intento di agevolare il frequentatore richiedente, possono, ma non sono obbligate, aderire alla richiesta di frazionamento, purchè ciò non renda più complicata la gestione e non abbia riflessi tributari. Quanto alla cumulabilità, sembra che l’ipotesi non possa verificarsi, poiché il frequentatore ha diritto ad un solo voucher (o al suo frazionamento), ma non a più voucher, che corrisponderebbero a più rimborsi per il medesimo soggetto. In ogni caso occorre valutare le singole fattispecie.

Un punto importante da chiarire penso sia proprio il diritto/dovere per il gestore di dare il voucher o il rimborso a fronte della manifesta richiesta del frequentatore al rimborso, dichiarando un effettivo non interesse e possibilità a fare attività fisica in un periodo differente rispetto a quello concordato nel contratto ?

Nel corso della diretta web, ho avuto modo di segnalare che il diritto del frequentatore al rimborso o al voucher non è automatico, ma può essere valutato, di volta in volta, alla luce della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma e dal codice civile. Il “non interesse” e la “non possibilità” sono due situazioni diverse che devono essere esaminate alla luce di norme diverse.

Le ASD o SSD offrono al frequentatore la possibilità di riprendere in sicurezza l’attività sospesa temporaneamente e di eseguire la prestazione prevista nel contratto di abbonamento. In tale situazione il rifiuto del frequentatore deve essere valutato nel caso concreto. In via generale il “non interesse” e la “non possibilità” devono essere giuridicamente rilevanti, anche alla luce del principio di buona fede contrattuale che deve essere osservato sia dalle ASD o SSD sia dal frequentatore. Devo ricordare che qualora si optasse per il rilascio del voucher, il frequentatore non potrà rifiutarlo e pretendere invece il rimborso, poiché la norma conferisce al gestore la facoltà di scegliere tra le due forme.

Per il protocollo sicurezza, l’auto certificazione si fa firmare solo una volta?

Il protocollo di sicurezza va firmato una sola volta, al momento della consegna, mentre l’autocertificazione deve essere firmata ogni volta che vi sia accesso nell’impianto sportivo.

Cosa diciamo ai proprietari dell’immobile a cui paghiamo l’affitto? Il decreto prevede che possiamo richiedere una riduzione del 50% per i mesi che vanno da marzo a luglio. Dobbiamo aspettare che diventi legge?

Ai fini della risposta al quesito, occorre chiarire che, mentre per la richiesta di rimborso dei mesi non fruiti la norma fa decorrere la possibilità di presentazione della domanda dalla data della pubblicazione della legge di conversione del decreto 34/2020, per la riduzione del canone si segue la regola generale secondo la quale i decreti legge entrano in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pertanto le ASD o SSD che detengono in locazione gli impianti hanno diritto di ottenere immediatamente la riduzione del canone con le modalità indicate dalla norma. Pertanto, occorrerà informare della riduzione il proprietario dell’immobile mediante lettera raccomandata r/r (o altro mezzo che consenta di attestare l’avvenuta consegna).

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