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Integrazioni emendamenti ANIF per il Decreto Sostegni Bis

5 Maggio 2021
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Legenda:
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EMENDAMENTO VOUCHER

Esposizione esplicativa

I Centri Sportivi sono allo stremo della sostenibilità economica, la ripartenza sarà molto complessa e difficile, questa diventerà davvero impossibile se il Governo non sosterrà con forza quanto suggerito più volte da ANIF ossia l’adozione di un provvedimento che preveda dei VOUCHER o CREDITI DI IMPOSTA per tutti i soggetti che a causa delle chiusure (imposte dai DPCM) non hanno potuto usufruire dei servizi sportivi offerti dai Centri Sportivi. Questo provvedimento è centrale e fondamentale per la tenuta e ripartenza dello sport.

Emendamento VOUCHER

Esposizione tecnico/legislativa

Inserire l’articolo 36 bis (misure a sostegno del settore sportivo) il cui contenuto è il seguente:

Comma 1

A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n.  19, nonché di successivi provvedimenti di analogo contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli   effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di chiusura, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per   tali   periodi   di   sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.  Il   gestore   dell’impianto sportivo dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un  anno  dalla cessazione  delle  predette  misure  di  sospensione  dell’ attività sportiva

Comma 1 bis

A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n.  19, nonché di successivi provvedimenti di analogo contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli   effetti dell’articolo 1463 del codice civile. Ai soggetti acquirenti, qualora non richiedano il voucher ai sensi del comma 1 del presente articolo, spetta un  credito  d’imposta nella misura pari all’ammontare del corrispettivo versato per i periodi non fruiti; possono presentare istanza per il credito d’ imposta del corrispettivo già versato per tali   periodi  di  sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del  versamento effettuato;

EMENDAMENTO CREDITO D’IMPOSTA

Esposizione esplicativa

Gli sforzi per la riapertura passano attraverso l’applicazione dei protocolli di sicurezza, i quali prevedono quali punti nodali, il distanziamento sociale e la sanificazione degli ambienti, ANIF per sostenere tali sforzi, ha riproposto un emendamento con il quale richiede la proroga dei crediti di imposta generati dalle spese sostenute per la sanificazione

Si sottolinea, inoltre, che lo strumento del credito di imposta possa essere prevista in maniera proficua anche per compensare in parte le uscite finanziarie dovute al pagamento di canoni di locazione o affitto di ramo di azienda da parte dei Centri Sportivi, in questo senso ANIF sostiene il provvedimento che preveda un credito d’imposta pari al 60% del canone dovuto durante il periodo di chiusura totale o parziale degli impianti gestiti.

Emendamento Credito d’imposta

Esposizione tecnico/legislativa

All’articolo 5 comma 12, aggiungere: aa) All’articolo 125 comma 1 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 e ss.mm.ii. convertito in legge 77 del 17 luglio 2020 sostituire alle parole “delle spese sostenute nel 2020” con “delle spese sostenute nel 2021” e “nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020” con “nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021”

Inserire l’articolo 36 ter il cui contenuto è il seguente: Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle  misure di prevenzione e contenimento connesse  all’emergenza  epidemiologica da COVID-19,  ai  soggetti  esercenti  attivita’  d’impresa,  arte  o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro nel periodo d’imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito  d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile  del  canone  di locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell’attività industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di   interesse   turistico   o all’esercizio  abituale  e  professionale dell’attività  di  lavoro autonomo. Il credito d’imposta di cui al presente comma spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al   canone   di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

EMENDAMENTO IMU

Esposizione esplicativa

In un periodo di crisi epocale dello sport italiano diventa centrale l’alleggerimento delle imposte soprattutto quelle patrimoniali in considerazione dell’alto valore culturale e per la salute che i centri sportivi portano all’ interno del nostro paese; ANIF a tal fine propone, per il 2021, una esenzione totale dell’imposta municipale unica (IMU) a favore di tutti i titolari degli immobili (a qualunque titolo) che sono concessi per svolgere attività sportive.

Emendamento IMU

Esposizione tecnico/legislativa

All’articolo 5 dopo il comma 22 aggiungere il comma 23 “Per l’anno 2021, alle società ed associazioni sportive dilettantistiche titolari di un diritto reale sugli immobili e alle società titolari di un diritto reale sugli immobili dati in locazione o comodato nei quali si svolge l’attività sportiva si applica il regime di esenzione di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 7, comma 1 lett. i) e successive modificazioni, dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, articolo 91 bis commi 2 e 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

EMENDAMENTO PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI

Esposizione esplicativa

La chiusura dei centri sportivi ha portato ad un collasso del “sistema sport” con ricadute importanti sui lavoratori e collaboratori e sulla sostenibilità dei costi dei Centri Sportivi.  L’ANIF sostiene con forza tutti i provvedimenti che sono volti al sostegno del reddito di tali categorie e richiede che tali strumenti vengano ulteriormente protratti fino a tre mesi dopo le riaperture per alleggerire e favorire la ripartenza degli stessi Centri Sportivi, in questo senso l’ANIF ha richiesto la proroga e un ulteriore finanziamento delle indennità per i collaboratori sportivi e degli ammortizzatori sociali

Emendamento Programma ammortizzatori sociali

Esposizione tecnico/legislativa

All’articolo 10 comma 10 dopo le parole “nel limite massimo di” sostituire la parola “350 milioni” con “700 milioni”.

All’articolo 10 comma 11 sostituire le seguenti parole:

“a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;

b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;

c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.”

con le seguenti:

“a)ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 7.200;

b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 4.800;

c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 2.400.”

EMENDAMENTO FONDO PERDUTO PER SSD E ASD

Esposizione esplicativa

Le perdite delle società e associazioni sportive dilettantistiche sono perdite di proventi istituzionali in quanto queste (SSD e ASD) rientrato tra i soggetti che il nostro ordinamento classifica come enti non commerciali, quindi ANIF richiede con energia che il fondo perduto previsto dai decreti economici venga calcolato per SSD e ASD su tali perdite e non sul fatturato.

Emendamento Fondo perduto per SSD e ASD

Esposizione tecnico/legislativa

All’articolo 1 comma 4 del DL “Sostegno” è modificato nel seguente modo: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi o dei proventi istituzionali, per le società e associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi o dei proventi istituzionali, per le società e associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

EMENDAMENTO RIDUZIONE DEI CANONI

Esposizione esplicativa

Lo squilibrio economico derivante dalla sospensione delle attività sportive dilettantistiche richiede un intervento da parte del legislatore per assicurare, limitatamente ai periodi di chiusura totale o parziale dell’ impianto, una corrispondente riduzione del canone locatizio che ANIF, salvo diverso accordo tra le parti,  presume possa essere stabilita nell’ammontare cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Emendamento Riduzione dei canoni

Esposizione tecnico/legislativa

All’articolo 36 bis (misure a sostegno del settore sportivo) inserire il seguente comma:

Comma 2

La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri, attuativi  dei  citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25  marzo  2020,  n.  19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha  diritto, limitatamente ai periodi di chiusura totale o parziale dell’ impianto ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte  interessata,  si  presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

EMENDAMENTO SOSPENSIONE IMPOSTE E CONTRIBUTI

Esposizione esplicativa

Lo sforzo economico dei Centri Sportivi  messo in campo per mantenere e sostenere il settore in questo periodo di fortissima crisi economica, deve essere accompagnato da uno sforzo dell’ordinamento che possa in qualche maniera accompagnare la ripresa del sistema sport, prevedendo prima di tutto sospensioni e rateizzazioni dei contributi, delle ritenute e delle imposte dovute dalle Centri Sportivi  nei periodi di chiusura parziale e totale; altresì si richiede che tali sospensioni possano essere protratte fino alle aperture complete dei centri sportivi

Emendamento Sospensione imposte e contributi

Esposizione tecnico/legislativa

All’articolo 36 bis (misure a sostegno del settore sportivo) inserire il seguente comma:

Comma 3

  1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro in forma si ASD o SSD in scadenza nel periodo dal 1 aprile2021 fino al termine delle chiusure imposte agli impianti sportivi per l’emergenza sanitaria. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il mese successivo alla riapertura degli impianti sportivi senza applicazione di sanzioni e interessi
  2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per i suddetti periodi e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. È facoltà dei soggetti di cui al presente comma fare istanza di rateizzazione dei pagamenti per i versamenti sospesi. Tale rateizzazione potrà essere concessa nella misura massima di 10 rate.
RIFORMA DELLO SPORT – LAVORO

La riforma dello sport è una riforma importante che deve essere portata a conclusione, tuttavia quest’ultima non potrà mai essere applicata in maniera equa, giusta e sostenibile se non si tiene conto delle istanze che ANIF sta portando avanti in questi mesi. L’associazione chiede, infatti, che siano garantiti i diritti dei collaboratori, ma al tempo stesso rivendica l’impossibile sostenibilità della riforma che non tiene conto della peculiarità del sistema sportivo italiano e della sua connotazione fondamentale ossia essere un settore a favore della salute in un ambito “no profit”.

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