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Tutela dei minori, prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni discriminazione: linee guida

20 Marzo 2024
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Il CSI APS, in attuazione del Decreto legislativo 39/2021 Art. 16 e in conformità con le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché con i Principi Fondamentali proposti dall’osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, propone linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta, da parte dei sodalizi a esso affiliati, allo scopo di favorire la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida in oggetto mirano a garantire il rispetto del diritto della persona alla pratica sportiva tutelandola contro ogni forma di maltrattamento, violenza, discriminazione e/o abuso affinché sia salvaguardato il suo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale e morale, tramite la realizzazione e l’adozione di orientamenti e regolamentazioni utili per l’attuazione di interventi e metodologie uniformi a livello procedurale, sia nazionale che territoriale, con il fine specifico di garantire che tutte le organizzazioni sportive rispondano efficacemente all’esigenza di tutelare tutti i soggetti.

L’articolo 16 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 al comma 1 dispone che

“Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.”

NOTA – TUTELA MINORI

(a cura dell’Avv. Alberto Succi)

Il tema della tutela dei minori che praticano attività sportiva è affrontato sia dal D.lgs. 36/2021 sia dal D. Lgs. 39/2021.

L’articolo 33  del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 dispone che mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Autorità politica da questi designata siano dettate disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il suddetto decreto deve prevedere l’obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all’ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Allo stato è opportuno che le ASD e SSD procedano comunque alla nomina del responsabile della protezione dei minori, il cui nominativo deve essere portato a conoscenza dei frequentatori dell’impianto sportivo che potranno così segnalare eventuali situazioni critiche riguardante, appunto, la tutela dei minori.

Obblighi per ASD SSD

Tuttavia, le ASD e SSD associate all’ANIF hanno l’obbligo di predisporre e adottare Modelli Organizzativi e Codici di Controllo dell’attività sportiva conformi a tali Linee Guida (comma 2 del D. Lgs 39/2021).

Tempi

Le ASD e SSD devono adottare i Modelli Organizzativi e Codici di Controllo dell’attività sportiva entro 12 mesi dalla comunicazione delle Line Guida da parte dei soggetti obbligati a predisporli.

Affiliazione a più FSN/EPS

Le ASD e SSD che praticano più discipline sportive e sono affiliate a più FSN/EPS possono applicare le Linee Guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione, dandone comunicazione all’altro o agli altri.

Sanzioni

Le ASD e le SSD che non adempiono agli obblighi suddetti saranno sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle FSN, EPS, DSA, e A.B. a cui sono affiliate.

I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari per i tesserati che abbiano violato le disposizioni o commesso i reati indicati nel comma 5 dell’articolo 16 del D.Lgs.39/2021.

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DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Il comma 4 del D.lgs. 39/21 richiama espressamente il modello organizzativo di cui   D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e riguardante anche le ASD e le SSD.

In sostanza l’inosservanza delle disposizioni sopra esaminate riguardanti i modelli organizzativi e di controllo delle attività sportive oltre ad avere riflessi all’interno dell’Ordinamento sportivo (vedi il sistema sanzionatorio e i Regolamenti delle FSN e degli EPS sopra richiamati), può avere riflessi anche sul piano civilistico in relazione alla responsabilità delle stesse ASD e SSD in virtù del D. Lgs. 231/2001.

Scarica i documenti CSI sulla Tutela infanzia e adolescenza

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