Campagna ANIF 2024 - affiliati in pochi click!

SCF – ANIF: una partnership strategica a vantaggio dei soci

9 Giugno 2023
Condividi articolo
Facebook
Twitter
LinkedIn
Dopo lunghe trattative, ANIF ha raggiunto e firmato un accordo con la Società Consortile Fonografici, SCF.

Sono stati mesi di grandi dubbi e molti operatori hanno chiesto il nostro aiuto e consulenza per capire cosa fare e come comportarsi: abbiamo deciso, quindi, di fare chiarezza e stipulare un accordo estremamente vantaggioso per i soci ANIF.

Dobbiamo prima di tutto spiegare che nei casi di musica registrata (non dal vivo), oltre al compenso per i diritti d’autore è dovuta anche una somma per i cosiddetti «diritti connessi» in favore dei produttori di supporti fonografici.

La stessa legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n. 633, riconosce al produttore di fonogrammi (articoli dal 72 al 73-bis)

il diritto a un compenso per l’utilizzazione degli stessi a scopo di lucro, mentre un equo compenso è dovuto in caso di utilizzazione non a scopo di lucro. Il produttore di fonogrammi è pertanto un soggetto distinto rispetto ad artisti, interpreti ed esecutori, tutelati invece dalla Siae.

SCF è il soggetto che gestisce la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti a produttori discografici e artisti, legati all’utilizzo in pubblico di musica registrata.

La sentenza n. 38174/2017 della Corte di Cassazione ha smentito la tesi secondo la quale solo l’omessa autorizzazione di SIAE costituisse reato mentre altri tipi di violazione, come l’omessa licenza SCF, potessero avere solo rilevanza civilistica.

Di conseguenza, il mancato pagamento di SCF integra la fattispecie di reato, a meno che l’operatore non sia in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall’altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il proprio dovere di informazione.

Un’altra sentenza della Cassazione dello stesso anno ha disciplinato il caso di un imputato che aveva provveduto al regolare pagamento dei diritti d’autore a SIAE, ma aveva rinviato per anni il pagamento dei diritti connessi a SCF, eseguendolo solo a seguito di un controllo ad opera della Guardia di Finanza. E questo nonostante l’esercente avesse stipulato un contratto con un music provider nel quale si esplicitava come i diritti connessi dovuti per l’attività di diffusione al pubblico restassero a carico dell’esercente stesso. La Suprema Corte, confermando la decisione del giudice d’appello, ha ritenuto che la regolarizzazione avvenuta attraverso la stipulazione di un contratto di licenza con SCF successivamente al controllo della Guardia di Finanza non sia in grado di influire in alcun modo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, rispetto ad una consumazione del reato ormai avvenuta.

Cosa succede nel caso ci si voglia opporre alle richieste di SCF?

In questo caso si rischia di andare incontro, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative, anche a delle conseguenze penali, come da sentenze raccolte (n. 34172 del 2017 della Corte di Cassazione).

I soci ANIF, in regola per il 2023, potranno godere di condizioni estremamente vantaggiose poiché il compenso partirà ex novo da questo anno; è importante, quindi, aderire fin da subito perché le condizioni valgono per chi si iscrive nei tempi e termini previsti. 

Per iniziare a far valere la convenzione occorre che ogni socio ci invii la sua PEC unitamente alla ragione sociale, in modo che possiamo trasmettere il tutto a SCF e abilitarvi a godere di tale beneficio.

La Società Consortile vi contatterà poi via PEC per poter applicare le tabelle e tutte le altre agevolazioni in convenzione ANIF-SCF.

Per i dettagli della convenzione leggete gli allegati e per ogni informazione chiamate la segreteria ANIF, 06.615 227 22.

Leggi l’accordo ANIF-SCF

 

Potrebbe interessarti anche
I nostri contatti
Orari segreteria

Dal Lunedì al Venerdì: 10:00 - 19:00