Il Consiglio dei Ministri, convocato in seduto straordinaria, ha varato questo pomeriggio un nuovo decreto legge denominato “festività”, per contrastare la recrudescenza dei casi di contagio da Covid-19 e prevenire ogni ulteriore severità della pandemia, specialmente durante il periodo natalizio.
L’art. 8 del documento afferma che a partire dal 10 gennaio – fino al termine dello stato di emergenza – l’accesso a tutte quelle categorie di luoghi ed attività indicati dall’articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ovvero musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 nonché́ ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 ovvero ai soli detentori del Super green pass, dunque solo ai vaccinati e ai guariti. Dall’obbligo sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.