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Risoluzione del Ministero del Lavoro N. 37 del 27 gennaio 2016

8 Febbraio 2016
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9 febbraio 2016

Trasmettiamo in allegato la Risoluzione del Ministero del Lavoro N. 37 del 27 gennaio 2016 emanata a seguito dell’Interpello N. 6/2016 avanzato dal Coni e dall’ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro).

Il CONI e l’ANCL hanno avanzato l’Istanza di Interpello al fine di conoscere il parere del Ministero in ordine all’ambito di applicazione dell’ Art. 2 Comma 2, D.L. n. 81/2015 concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione di cui al comma 1 della medesima disposizione: ”le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione con riferimento… d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni Società Sportive Dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289”

Il Ministero specifica che tra i soggetti beneficiari dello specifico regime agevolato, previsto dalla norma di cui sopra, debbano essere ricomprese non solo le Collaborazioni Coordinate e Continuative di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale svolte in favore delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle Discipline Associate (DAS). Ribadisce, inoltre, quanto già affermato nella circolare del 21 febbraio 2014 numero 37 (in all.), dove veniva innanzi tutto evidenziata la natura non lucrativa delle AS/SSD, di cui all’Art. 90 della Legge 289/2002 iscritte nell’apposito Registro CONI, e quindi che ai compensi erogati dalle medesime nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ivi compresa l’attività di formazione, di didattica, di preparazione, di assistenza, sia applicato il regime agevolato di cui all’Art. 67 comma 1 lettera M del Tuir. La circolare precisava inoltre che il suddetto trattamento di favore si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale non professionale resi in favore delle AS/SSD (compiti che non richiedono analogamente ai compensi sportivi particolari conoscenze di natura tecnica tipiche del professionista).

In conclusione la Risoluzione del Ministero del Lavoro N. 37 del 27 gennaio 2016 conferma quanto già chiarito nella Circolare N. 37 del 21 febbraio 2014, che: il CONI, le sue emanazioni (EPS, FSN, DAS) e gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal CONI (SSD, ASD), possono applicare per i tecnici nei rapporti di lavoro i ”compensi sportivi” ai sensi dell’Art. 67 comma 1 lett. M del Tuir e le co.co.co. amministrative ai sensi dell’Art. 90 della Legge 289/2002 per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale. Tali contratti possono essere applicati purché siglati nel pieno rispetto delle normative che regolano i rapporti di lavoro non dipendente: assenza rapporto gerarchico, piena autonomia lavorativa, mancanza vincolo orario di lavoro, ecc.

Pertanto, se il ruolo del collaboratore viene svolto con questi vincoli non può e non deve essere configurato quale rapporto di lavoro subordinato, né inquadrato nel professionismo sportivo che presuppone l’esistenza di Partita Iva il cui obbligo è escluso, peraltro, in tutti contratti di lavoro vigenti nell’ambito dello sport dilettantistico e non.



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