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Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere

5 Ottobre 2021
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Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato le nuove linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – che recepiscono il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 in riferimento alla Certificazione Verde COVID-19 per i lavoratori del settore privato e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico riguardo all’indice di affollamento in piscina.

Di seguito le principali misure urgenti emanate dal testo legislativo, che interessano il mondo sportivo:

  1. L’art. 3, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, introduce l’art. 9 bis al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e dispone che dal 6 agosto 2021 l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, sia riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Naturalmente tale richiesta – a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza – non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
  2. L’art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127 prevede che, a partire dal 15 ottobre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;
  3. Per quanto concerne gli accompagnatori delle persone non autosufficienti e/o minorenni, la Certificazione Verde non è richiesta per coloro che li assistono all’interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde. Inoltre, l’ingresso nella struttura sarà autorizzato ad un solo accompagnatore per il quale prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti (rilevare la temperatura giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C).

Si allega il testo modificato delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

Per ogni ulteriore dubbio si rinvia alla consultazione delle FAQ redatte dal Dipartimento per lo Sport.

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