Informativa per le certificazioni di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo dilettantistico
Dal 1 gennaio 2023 entreranno in vigore le norme sul lavoro sportivo contenute nel D. Lgs. 36/2021
“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.
Tali norme forniscono, tra l’altro, un quadro di riferimento, anche per le realtà operanti nel settore rappresentato dall’ANIF, per la costituzione e gestione dei futuri rapporti di lavoro con i lavoratori sportivi, con particolare riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con gli gli istruttori.
Il decreto legislativo contiene anche disposizioni per le collaborazioni coordinate e continuative per attività amministrativo-gestionali, che, per espressa previsione normativa, non sono ricomprese tra i rapporti di lavoro “sportivo” in senso stretto.
La fase di prima applicazione del decreto legislativo, pur in presenza di disposizioni sufficientemente chiare, potrebbe presentare interpretazioni “distorte” che potrebbero comportare contestazioni – anche in sede giudiziaria – dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ivi compresi quelli per attività amministrativo-gestionali.
Per evitare tale rischio iniziale,
ANIF consiglia di procedere alla certificazione di tali contratti, tesa ad accertarne la “genuinità” e la legittimità.
Per contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva di durata superiore ai diciotto mesi, in particolare, la certificazione assume una valenza ancor più importante, in quanto va a garantire la loro piena regolarità e corrispondenza al dettato normativo, dato che tale limite temporale è ostativo soltanto all’applicazione della “presunzione” prevista dall’articolo 28 comma secondo del d. lgs. 36/2021 e non preclude la legittima stipulazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con i lavoratori sportivi (istruttori) .
Si ricorda che un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche di durata superiore alle diciotto ore, ove certificato elimina qualsiasi dubbio interpretativo sulla sua possibile stipulazione e lo pone a riparo da strumentali contestazioni.
La certificazione dei contratti di collaborazione, sempre che ne ricorrano i presupposti, viene effettuata dalla Commissione dell’ente bilaterale ENBIC, composto da rappresentanti dell’ANIF e del sindacato CISAL.
Il Presidente