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Documento di Sintesi – Legge sullo Sport

11 Gennaio 2018
parlamento italiano anif legge sport
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LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge…

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n.353 / 354 / 355 / 356 / 357 / 358 / 359 / 360 / 361 / 367

 


353. Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.


354. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura « società sportiva dilettantistica lucrativa »;
b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro agamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.


355. L’imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».


356. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative».


357. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123) è inserito il seguente: «123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società».


358. Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.


359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI co-stituiscono redditi diversi ai sensi dell’arti-colo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi deri-vanti dai contratti di collaborazione coor-dinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative ricono-sciute dal CONI costituiscono redditi assi-milati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.


360 . A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al colla-boratore. L’imponibile pensionistico è ri-dotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione di-verse da quella per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.


361. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole: « a tutte le società e associazioni sportive » sono sostituite dalle seguenti: « in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e
alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
b) al comma 25, dopo la parola: «società » sono inserite le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole: « a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche » sono sostituite dalle se-guenti: « in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive ditlettantistiche».


367. Al comma 2 dell’articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 »;
b) le parole: « 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

 

 

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