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Decreto di Agosto: le misure riguardanti lo sport

8 Settembre 2020
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Il decreto agosto 104/2020 pubblicato in G.U.il 14 agosto 2020 presenta un quadro di misure agevolative e di sostegno economico a persone e realtà produttive per dare una boccata d’ossigeno al Paese che continua a scontare gli effetti del COVID 19.

Tra queste abbiamo selezionato quelle di maggior interesse per le associazioni e società sportive dilettantistiche che ampliano ed estendono nel tempo alcune delle richieste che ANIF aveva espresso al Governo e accettate nei decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio.

In sintesi, il decreto intende dare supporto alla liquidità di famiglie e imprese, prorogare le scadenze delle incombenze fiscali e finanziarie ed inaugurare alcune misure che sostengano il lavoro e diano sollievo alle imprese, comprese le ASD e SSD.

Di seguito, elenchiamo quelle misure che riguardano direttamente il settore sport senza escluderne altre che appartengono comunque alla sfera d’interesse delle ASD e SSD.

11 disposizioni nel decreto agosto che interessano le ASD e SSD

Cominciamo da quelle che riguardano più da vicino le associazioni e società sportive dilettantistiche

SCADE IL 15 SETTEMBRE!!! Art. 12. INDENNITÀ EROGATA DALLA SOCIETÀ “SPORT E SALUTE SPA”

Per effetto dell’art.12 del DL 104/2020, l’indennità di 600,00 euro a favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività viene riconosciuta anche per il mese di giugno 2020.

Modalità di erogazione

Il Decreto Agosto prevede l’erogazione automatica del bonus di 600 euro ai Collaboratori Sportivi che hanno ricevuto le precedenti indennità nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Questi dunque non devono ripresentare domanda per giugno in quanto la riceveranno in automatico.

Per chi non ne avesse ancora fatto richiesta la domanda deve essere presentata:

  • tramite l’apposita piattaforma informatica resa disponibile da “Sport e Salute spa”;
  • entro il termine perentorio del 15.9.2020.

Art. 77. CREDITO D’IMPOSTA CANONI LOCAZIONE

Riguarda il Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi. L’art. 77 del 104/2020 apporta alcune modifiche all’.art. 28 del DL 34/2020.

A chi spetta

  • Spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per le strutture termali;
  • viene esteso anche con riferimento al mese di giugno e, per le attività stagionali, al mese di luglio.

Art. 81. CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI

Viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

A quanto ammonta e chi può utilizzarlo

Il credito d’imposta ammonta al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
  • effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
  • destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

A chi non spetta

Le associazioni e società sportive dilettantistiche che aderiscono al regime agevolato della L.398/91 non possono beneficiarne.

Requisiti di erogazione

Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Art.1 CASSA INTEGRAZIONE COVID 19 PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2020

Il Decreto Agosto 104/2020 prolunga la Cassa integrazione per i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa della crisi generata dal COVID 19. Questi possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni.

Le nove settimane possono essere incrementate di altre 9 settimane purchè siano collocate tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

La prima tranche di 9 settimane non richiede contribuzioni specifiche da parte dei datori di lavoro. Le eventuali settimane già richieste in forza del DL 18/2020 anche se collocate nei periodi successivi al 12.7.2020, rientrano nelle prime nove settimane e quindi non sono soggette a contribuzioni specifiche.

La seconda tranche di 9 settimane, invece, comporta l’applicazione di una contribuzione specifica, fatta eccezione per quei datori di lavoro che:
• hanno subito una riduzione del fatturato del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del primo semestre 2019;
• oppure hanno avviato l’attività di impresa successivamente all’1.1.2019.

Tale contribuzione è determinata nella misura del:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019, inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019.

Requisiti e modalità di accesso

L’entità dell’eventuale calo di fatturato deve essere autocertificata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In caso di mancata autocertificazione, trova automaticamente applicazione il contributo addizionale nella misura del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti in esame devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione del decreto in esame, il termine di decadenza è fissato al 30.9.2020.

Ulteriori misure di grande interesse anche per il settore Sport

Art.97. NUOVA RATEAZIONE DEI VERSAMENTI

Sarà possibile rateizzare ulteriormente i seguenti versamenti sospesi per il periodo di crisi

• i versamenti relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi;

• il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE

I versamenti indicati negli articolo 126 e 127 del D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

  • entro il 16 settembre in un’unica soluzione;
  • oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021.

Art.99. ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE

L’art. 99 del DL 104/2020, modificando l’art. 68 del DL 18/2020, va incontro all’esigenza di liquidità messa a dura prova in questa crisi e sancisce che la sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini scadono fra l’8.3.2020 e il 15 10.2020 e non più entro il 31.8.2020.

Il pagamento delle somme dovrà, pertanto, avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.

Ambito applicativo

La sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (fatte salve diverse interpretazioni fornite dagli stessi enti) e gli avvisi di addebito INPS.

In base alla lettera dell’art. 68 co. 1 del DL 18/2020, sono ricompresi gli accertamenti esecutivi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 20.3.2020 n. 5, sostiene che il beneficio non si applichi agli accertamenti esecutivi, i quali si avvarrebbero della sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dal 9.3.2020 all’11.5.2020 (ai sensi dell’art. 83 del DL 18/2020).

Art. 98. PROROGA ACCONTI IRPEF/IRAS E IRAP

L’acconto sulle suddette imposte può essere differito per i soggetti ISA e collegati: la scadenza del 30 novembre è prorogata al 30 aprile 2021.
Ad essere differiti sono i termini di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”, in relazione ai quali il versamento in esame sarebbe scaduto il 30.11.2020).

A chi si rivolge

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27
    co. 1 del DL 98/2011);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

  •  partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
• i soci di società di persone;
• i collaboratori di imprese familiari;
• i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
• i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
• i soci di società di capitali “trasparenti”.

Art.110. RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

L’art. 110 del DL 104/2020 prevede una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, la quale riguarda i beni risultanti dal bilancio 2019 e può essere effettuata nel bilancio 2020.

Art.119. MODIFICHE AL C.D. “SUPERBONUS” DEL 110%

L’art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Gli ultimi 2 articoli che crediamo doveroso segnalare riguardano due importanti misure a favore di lavoratori e datori di lavoro: una misura di sgravio fiscale per incentivare i datori di lavoro ad assumere anche in questo difficile periodo e una di tutela per i lavoratori.

Art.6. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L’art. 6 del DL 104/2020 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, ai datori di lavoro che assumono, successivamente al 15.8.2020 e fino al 31.12.2020, lavoratori con un contratto subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

A chi non spetta

Sono esclusi dall’agevolazione:
• i datori del settore agricolo;
• i contratti di apprendistato;
• i contratti di lavoro domestico;
• i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Art.14 DIVIETO DI LICENZIAMENTO

L’art. 14 del DL 104/2020 conferma il divieto di licenziamento per motivi economici, originariamente introdotto dall’art. 46 del DL 18/2020, collegando la relativa scadenza alla proroga degli ammortizzatori sociali disposta con il suddetto DL 104/2020.

Il divieto viene quindi limitato ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito:

  • dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all’art. 1 del DL 104/2020;
  • ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del DL 104/2020.

Per tali soggetti resta precluso:

  • l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto);
  • il recesso per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.

L’art. 14 del DL 104/2020 ripropone la previsione per cui i datori di lavoro possono revocare la ri- soluzione del rapporto anche oltre il termine di 15 giorni dall’impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 18 co. 10 della L. 300/70, facendo contestuale richiesta per fruire di uno degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 fin dalla data dell’originario licenziamento, estendendone l’applicazione a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati nel corso del 2020.

Eccezioni

Le suddette preclusioni e sospensioni in materia di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di:

  • licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, qualora non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI);
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (qualora l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, potranno essere licenziati i lavoratori impiegati nei settori non compresi nello stesso).

 

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