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Richiesta rimborsi quote: come agire

23 Aprile 2020
rimborsi abbonamenti centri sportivi
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Caro Collega,

l’argomento del Coronavirus ha avuto, tra l’altro, incresciose conseguenze sul piano delle richieste dei rimborsi degli abbonamenti per la parte relativa al periodo nel quale l’attività sportiva non si è svolta a causa della chiusura delle strutture, conseguente ai noti provvedimenti governativi.

Sotto il profilo giuridico, in estrema sintesi, si osserva che le richieste di rimborso si basano nella maggior parte dei casi sugli articoli 1463 e 1464 del codice civile, riguardanti l’impossibilità totale o parziale della prestazione, in base ai quali potrebbe intravedersi l’obbligo da parte del debitore della prestazione (società sportiva dilettantistica) – consistente nella messa a disposizione della struttura, degli istruttori e di quant’altro necessario allo svolgimento dell’attività sportiva – di un rimborso delle somme relative ai mesi in cui non si è potuto svolgere l’esercizio fisico.

In realtà, la norma di riferimento per il caso in esame è il secondo comma dell’articolo 1256 secondo il quale “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.” Alla luce di tale articolo il creditore/frequentatore avrebbe diritto alla restituzione soltanto quando egli non abbia più interesse ad ottenerla, con la conseguente estinzione dell’obbligazione derivante dal contratto.

Si deve precisare che la mancanza di interesse non è lasciata all’arbitrio del creditore, ma deve essere oggettivamente provata alla luce del principio generale di “buona fede”. Pertanto nell’attuale situazione le obbligazioni reciproche non si estinguono, cioè il contratto rimane in essere, ma in uno stato di quiescenza fino a quando il fatto che ha reso temporaneamente impossibile la prestazione non venga a cessare.

Si consiglia comunque di controllare le domande di iscrizione sottoscritte dai frequentatori o i regolamenti delle singole strutture, al fine di verificare l’esistenza di clausole che escludano pattiziamente la restituzione di somme.
Ma al di là dei profili legali, che necessariamente comportano una situazione di contenzioso – stragiudiziale, ma, in ipotesi, anche giudiziale) noi siamo del parere che il problema debba essere affrontato invitando innanzi tutto le parti a fare un passo indietro sul piano legale e farne due su quello del buon senso.

In altre parole occorre far presente che la chiusura prolungata degli impianti ha messo in seria crisi i centri sportivi che a fronte dell’arresto del flusso delle entrate continuano a sostenere il peso delle spese correnti (utenze affitti ecc.).

Occorrerebbe altresì far comprendere ai frequentatori che le società sportive dilettantistiche per legge non hanno scopo di lucro e pertanto non è possibile procedere alla divisione di eventuali e inipotizzabili utili.

Detto questo le soluzioni al problema vanno ricercate, a nostro avviso, lungo 3 direzioni.

  1. Congelamento del periodo di chiusura: i mesi di attività non esercitata verranno recuperati in coda all’abbonamento.
  2. Far presente che l’obbligo della chiusura è strettamente connesso a quello che impone a tutti i cittadini (compresi i frequentatori dei centri sportivi) di “rimanere a casa”. Il frequentatore in ogni caso non avrebbe potuto frequentare il centro sportivo per il periodo del divieto, se non infrangendo la legge.
  3. Il Settore che vuole riprendere a svolgere il suo importante ruolo sul piano della salute e della promozione sportiva a favore di 20 milioni di cittadini e che da’ lavoro a oltre un milione di addetti. Che ha il diritto /dovere di non morire a causa del Covid-19.

Cordiali saluti,

Giampaolo Duregon

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