Esenzione per immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici
La decisione è stata recentemente pubblicata nella gazzetta E.U. a seguito di una denuncia avanzata da una catena di società sportive commerciali riguardo il presunto aiuto di stato da queste ipotizzato in merito all’esenzione ICI (IMU) a favore degli enti di cui sopra.
La “decisione” (i soci ANIF possono trovare nell’area riservata del nostro sito il testo integrale) nello stabilire i criteri che lo Stato Italiano deve seguire nella definizione della legislazione in tema di IMU per gli enti non commerciali (sportivi compresi), recita: “L’esenzione dall’IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato EU”.
La Commissione ricorda infine che, a partire dal 1° gennaio 2013, in caso di utilizzazione mista di un immobile la legislazione italiana consentirà di calcolare il rapporto proporzionale dell’uso commerciale dell’immobile e di applicare l’IMU solo alle attività economiche.
Secondo la Commissione è inoltre irrilevante la natura giuridica dell’ente , in quanto ciò che conta è solo l’attività svolta, quindi anche le soc. sportive dilettantistiche (non solo le AS dilettantistiche) possono beneficiare dell’esenzione dell’IMU, purché costituite ai sensi della Legge Pescante/2002 e succ., riconosciute annualmente dal CONI.
La Commissione, inoltre, nell’inquadrare l’area degli enti sportivi non commerciali riconosce il ruolo centrale del CONI. Unica Istituzione preposta per Legge al “riconoscimento” dell’attività sportiva, sia professionistica sia dilettantistica .
Le argomentazioni centrali dell’ampia ed articolata “Decisione della CE – C(2012)9461” sono sintetizzate nella nota ANIF contenuta nell’area riservata ai Soci.
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