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Decreto Rilancio: le misure per il settore sport

15 Maggio 2020
decreto rilancio sport
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A) FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PARI AL DANNO ECONOMICO SUBÌTO DALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE GESTISCONO I CENTRI SPORTIVI, VALUTABILE PER DIFETTO A CIRCA IL 50% DELLE ENTRATE COSTITUITE DALLE QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA DEL 2019 DI CIASCUN CENTRO

Art. 28 Contributo a fondo perduto 
è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

B) CREDITO DI IMPOSTA DEL 100% PER L’AMMONTARE DEL CANONE DI LOCAZIONE NEGLI IMPIANTI DI CLASSE CATASTALE C1, C4, D6 E D8 NEI QUALI SI SVOLGE ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 210 Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 .

Le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, degli impianti sportivi pubblici possono concordare la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023 e la rideterminazione delle condizioni originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto Le parti possono recedere dal contratto.

Per quanto riguarda i contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Art. 31 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

Ai soggetti imprenditori, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione o di concessione Il credito d’imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

1) Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

C) PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI E DEL BONUS PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI SPORTIVI FINO A DICEMBRE 2020

Art. 71 Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’at¬tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È anche riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Art. 72 Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

E’ concessa per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È anche riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili

Art.73 Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

Durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

Art.105 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

E’ confermata l’indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020i n favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione già attivi alla data del 23 febbraio 2020. L’importo non concorre alla formazione del reddito del percipiente e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

D) RINUNCIA PER L’ANNO 2020 DEI CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSORI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E DEGLI ENTI TERRITORIALI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

VEDI PUNTO B

E) LA RINEGOZIAZIONE DEI RAPPORTI CONCESSORI PENDENTI TRA I SOGGETTI DEL MONDO SPORTIVO E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

VEDI PUNTO B

F) ESONERO CONTRIBUTIVO PER 5 ANNI IN CASO DI ASSUNZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE
(è stata disposta soltanto la sospensione e la proroga)

Articolo 131 “Modifica i seguenti articoli del DL del 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla Legge 24 aprile 2o2o n.27: 

Articolo 61 “Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”

Per le ASD e ASD e disposta la sospensione fino al 30 giugno 2020 e i versamenti devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.).

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)
Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

G) L’ESTENSIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18
Vi sono diverse norme che confermano le misure favorevoli.

H) L’EMISSIONE DI VOUCHER PER LE PRESTAZIONI SPORTIVE NON GODUTE DAI PRIVATI E DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
ART. 210 Comma 4
I frequentatori possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell’attività sportiva. Le SSD e ASD, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza possono rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.

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